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NOTIZIE SULLA REALTÀ EXTRATERRESTRE  -  NEWS ON THE EXTRATERRESTRIAL REALITY
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[Aquila]

- APPENDICE -
IL TRATTATO SULLA LUNA

[XX] Aperto per la ratifica a New York il 18 Dicembre 1979

Le Nazioni partecipanti a questo trattato,

Osservando i successi degli Stati nell’esplorazione e nell’uso della Luna e d’altri corpi celesti,
Riconoscendo che la Luna, poiché satellite naturale della Terra, abbia un ruolo importante nell’esplorazione dello spazio esterno,
Determinata la promozione, sulla base dell’eguaglianza, dell’ulteriore sviluppo della cooperazione fra gli Stati sull’esplorazione e sull’uso della Luna e d’altri corpi celesti,
Desiderando impedire che la Luna si trasformi in una zona di conflitto internazionale,
Considerando i benefici che possono derivare dallo sfruttamento delle risorse naturali sulla Luna e su altri corpi celesti,
Ricordando il trattato sui principi che governano le attività degli Stati nell’esplorazione e nell’uso dello spazio esterno, incluso la Luna e altri corpi celesti, l’accordo sul salvataggio di astronauti, il ritorno degli astronauti e il ritorno di oggetti lanciati nello spazio esterno, la convenzione sulla responsabilità internazionale per danni causati da oggetti spaziali, e la convenzione sul registro degli oggetti lanciati nello spazio esterno,

sono state conformi su quanto segue:

Articolo 1
1 - Le disposizioni di quest’accordo riguardante la Luna si applicheranno inoltre agli altri corpi all’interno del sistema solare, tranne la Terra, eccetto che alla presenza di norme legali specifiche entrate in vigore in rispetto a ciascuno di questi corpi celesti.
2 - Per gli scopi di quest’accordo con riferimento alla Luna, s’includerà le orbite intorno o altre traiettorie o intorno ad essa.
3 - Quest’accordo non si applica a materiali extraterrestri che raggiungono la superficie della Terra attraverso mezzi naturali.

Articolo 2
Tutte le attività sulla Luna, compreso la relativa esplorazione e l’uso, saranno effettuate in accordo con il diritto internazionale, in particolare con la Carta delle Nazioni Unite, e prendendo in considerazione la Dichiarazione sui Principi della Legge Internazionale riguardante le relazioni Amichevoli e di Cooperazione tra le Nazioni in accordo con la Carta delle Nazioni Unite, adottata dall’Assemblea Generale il 24 Ottobre 1970, nell’interesse di creare la pace, la sicurezza e lo sviluppo della cooperazione internazionale e della reciproca comprensione, con riguardo agli interessi corrispondenti a tutte le altre nazioni.

Articolo 3
1 - La Luna sarà usata da tutte le nazioni partecipanti esclusivamente per scopi pacifici.
2 - Ogni minaccia o uso della forza o qualsiasi altro atto ostile o minaccia verso l’atto d’ostilità sulla Luna è proibito. È proibito allo stesso modo usare la Luna per commettere qualsiasi atto o impegnarsi in qualsiasi minaccia rispetto alla Terra, alla Luna, alla nave spaziale, al personale della nave spaziale o agli oggetti artificiali nello spazio.
3 - Le nazioni partecipanti non collocheranno in orbita attorno o in altra traiettoria o intorno alla Luna, oggetti recanti armi nucleari o altri generi d’armi di distruzione di massa o disporranno o utilizzeranno tali armi su o nella Luna.
4 - L’istituzione di basi militari, delle installazioni e delle fortificazioni, della sperimentazione di qualunque tipo di arma e di manovre militari sulla Luna sarà proibita. L’uso di personale militare per la ricerca scientifica o per alcuni altri scopi pacifici non sarà proibito. L’uso di qualche strumento facilitante la necessaria esplorazione ed l’uso pacifico della Luna inoltre non sarà proibito.

Articolo 4
1 - L’esplorazione e l’uso della Luna saranno di competenza di tutta l’umanità e saranno effettuati per il beneficio e negli interessi di tutti i paesi, indipendentemente dal loro grado di sviluppo economico o scientifico. Particolare riguardo sarà prestato agli interessi delle generazioni attuali e future, così come alla necessità di promuovere livelli più elevati degli stati di vita, di progresso e di sviluppo economico e sociale in conformità con la Carta delle Nazioni Unite.
2 - Le nazioni partecipanti saranno guidate dal principio della cooperazione e dell’assistenza reciproca in tutte le loro attività, riguardo all’esplorazione e all’uso della Luna. La cooperazione internazionale conformemente a quest’accordo dovrebbe essere la più larga possibile e può avvenire su base multilaterale, bilaterale o con le organizzazioni intergovernative internazionali.

Articolo 5
1 - Le nazioni partecipanti informeranno il Segretario Generale delle Nazioni Unite, così come il pubblico e la comunità scientifica internazionale, nella maniera più estesa e praticabile, delle loro attività interessate all’esplorazione e all’uso della Luna. Le informazioni sul tempo, sugli scopi, sulle posizioni, sui parametri orbitali e sulla durata saranno fornite appena possibile, rispetto ad ogni missione verso la Luna, dopo il lancio, come pure le informazioni sui risultati di ogni missione, compresi i risultati scientifici, saranno fornite a completamento della missione. Nel caso di una missione che durerà più di sessanta giorni, le informazioni sul comportamento della missione, compresi i risultati scientifici, saranno fornite periodicamente, ad intervalli di trenta giorni. Per le missioni che dureranno più di sei mesi, saranno segnalate le aggiunte significative a tale fabbisogno informativo da quel momento in poi.
2 - Se una nazione partecipante diviene cosciente che un’altra nazione partecipante progetta una missione in contemporanea nella stessa zona o nella stessa orbita o in una traiettoria intorno alla Luna, informerà subito l’altra nazione della sincronizzazione dei programmi sulle proprie operazioni.
3 - Nelle attività d’avanzamento sotto questo trattato, le nazioni partecipanti informeranno prontamente il Segretario Generale, come pure il pubblico e la comunità scientifica internazionale, di tutti i fenomeni che verranno scoperti nello spazio esterno, compresa la Luna, che potrebbero mettere in pericolo la vita umana o la salute, così come di qualunque indicazione di vita organica.

Articolo 6
1 - Ci sarà libertà di ricerca scientifica sulla Luna per tutte le nazioni partecipanti, senza distinzione del genere, in base all’eguaglianza ed in conformità con il diritto internazionale.
2 - Nel portare avanti le indagini scientifiche e nello sviluppo dei provvedimenti di questo trattato, le nazioni avranno il benestare per raccogliere o rimuovere dalla Luna campioni dei suoi materiali e di altre sostanze.Tali campioni rimarranno a disposizione di quelle nazioni che hanno prodotto la raccolta e possono essere usate da loro per scopi scientifici. Le nazioni partecipanti avranno riguardo nel cogliere l’opportunità di donare una parte di tali campioni disponibili ad altre nazioni interessate, e alla comunità scientifica internazionale per la ricerca. Le nazioni partecipanti possono, nel corso delle loro indagini scientifiche, usare anche i minerali o altre sostanze della Luna nelle quantità adatte per il supporto delle loro missioni.
3 - Le nazioni partecipanti concordano sulla desiderabilità dello scambio scientifico e altro personale sulle spedizioni o installazioni sulla Luna, per la massima estensione fattibile e praticabile.

Articolo 7
1 - Nell’esplorazione e nell’uso della Luna, le nazioni partecipanti appronteranno le misure necessarie per impedire la rottura dell’equilibrio attuale del relativo ambiente, sia per introdurre cambiamenti avversi per quell’ambiente, mediante la relativa contaminazione nociva con l’introduzione di materiale extra-ambientale o qualcos’altro. Le nazioni partecipanti, inoltre, appronteranno le necessarie misure per evitare dannosi effetti all’ambiente della terra mediante l’introduzione di materiale extraterrestre o qualcos’altro.
2 - Le nazioni partecipanti informeranno il Segretario Generale delle Nazioni Unite sulle misure che verranno adottate da queste, in accordo con il paragrafo 1 del presente trattato ed anche altro, per estendere la massima fattibilità, e lo informeranno in anticipo di tutte le dislocazioni dei loro materiali radioattivi sulla Luna e degli scopi di tali dislocazioni.
3 - Le nazioni partecipanti segnaleranno alle altre nazioni e al Segretario Generale, le aree della Luna che hanno speciali interessi scientifici affinché, senza pregiudizi per i diritti delle altre nazioni partecipanti, può essere data l’indicazione di tale zona come riserva scientifica internazionale, per cui disposizioni protettive speciali devono essere accordate nella consultazione con le persone competenti delle Nazioni Unite.

Articolo 8
1 - Le nazioni partecipanti possono perseguire le loro attività d’esplorazione e d’uso della Luna dovunque, sopra e sotto la relativa superficie, in conformità con le disposizioni di questo accordo.
2 - Per queste nazioni partecipanti gli scopi possono, in particolare:
  • Far atterrare i loro oggetti spaziali sulla Luna e lanciarli dalla Luna;
  • Disporre i loro personali veicoli spaziali, le attrezzature, equipaggi, stazioni ed installazioni dovunque sopra e sotto la superficie terrestre;
Il personale, i veicoli spaziali, le attrezzature, l’equipaggiamento, le stazioni e le installazioni possono muoversi liberamente o essere spostati sopra e sotto la superficie della Luna.
3 - Le attività delle nazioni partecipanti, in conformità con i paragrafi 1 e 2 di questo articolo, non interferiranno con le attività di altri nazioni partecipanti nelle condizioni della Luna. Dove tale interferenza può accadere, le nazioni partecipanti intraprenderanno le consultazioni in conformità con l’articolo 15, paragrafi 2 e 3, di questo accordo.

Articolo 9
1 - Le nazioni partecipanti possono programmare le stazioni umane e non umane sulla Luna. Una nazione partecipante che stabilisce una stazione userà soltanto quella zona che è stata richiesta per i bisogni della stazione ed immediatamente informerà il Segretario Generale delle Nazioni Unite della posizione e degli scopi di quella stazione. Successivamente, ad intervalli annuali, la nazione informerà il Segretario Generale se la stazione continua l’esercizio e se i relativi scopi sono cambiati.
2 - Le stazioni saranno installate in maniera tale da non impedire il libero accesso a tutte le zone della Luna del personale, dei veicoli e delle attrezzature delle altre nazioni partecipanti che conducono le loro attività sulla Luna, in conformità con le disposizioni di questo accordo o dell’articolo 1 del Trattato sui principi che governano le attività delle nazioni nell’esplorazione e nell’uso dello spazio esterno, compresa la Luna ed in altri corpi celesti.

Articolo 10
1 - Le nazioni partecipanti adotteranno tutte le misure praticabili per salvaguardare la vita e la salute delle persone sulla Luna. A questo scopo si deve considerare chiunque viva sulla Luna come un astronauta, ai sensi dell’articolo 5 del Trattato sui principi che governano le attività delle nazioni nell’esplorazione e nell’uso dello spazio esterno, compresa la Luna ed altri corpi celesti e qualsiasi componente umano di una nave spaziale ai sensi dell’accordo sul salvataggio degli astronauti, del ritorno degli astronauti e degli oggetti lanciati nello spazio esterno.
2 - Le nazioni partecipanti offriranno rifugio nelle loro stazioni, installazioni, veicoli e altre agevolazioni alle persone in difficoltà sulla Luna.

Articolo 11
1 - La Luna e le sue risorse naturali sono eredità comuni del genere umano, che trovano le loro espressioni nel contenuto di questo accordo, in particolare nel paragrafo 5 di questo articolo.
2 - La Luna non è soggetta ad appropriazioni nazionali mediante qualche reclamo di sovranità, con mezzi in uso o d’occupazione, o con ciascun altro mezzo.
3 - Né la superficie né il sottosuolo della Luna, né qualche parte di quelle che sono le risorse naturali del posto, diventeranno proprietà del singolo stato, dell’organizzazione internazionale intergovernativa e non governativa, dell’organizzazione nazionale o entità non governativa e di qualsiasi persona naturale. La dislocazione del personale, dei veicoli spaziali, dell’equipaggiamento, delle agevolazioni, stazioni e installazioni sopra o sotto la superficie della Luna, includendo le strutture connesse con la superficie o con il sottosuolo, non dovranno creare un diritto di proprietà sopra la superficie o nel sottosuolo della Luna o in qualche altra area di tutto ciò. Le precedenti previsioni sono senza pregiudizio nei confronti del regime internazionale, riferito al paragrafo 5 di questo articolo.
4 - Le nazioni partecipanti hanno il diritto di sfruttamento e dell’uso della Luna senza discriminazione di qualsiasi genere, sulle basi dell’uguaglianza e in accordo con la legge internazionale e dei provvedimenti di questo accordo.
5 - Le nazioni partecipanti a quest’accordo, con questo mezzo si assumono di stabilire un regime internazionale, con l’inclusione di appropriate procedure, per governare lo sfruttamento delle risorse naturali della Luna, così come è possibile effettuarne lo sfruttamento relativo. Tale provvedimento sarà utilizzato in accordo con l’articolo 18 di questo accordo.
6 - Per facilitare l’istituzione del regime internazionale riferito al paragrafo 5 di quest’articolo, le nazioni partecipanti informeranno il Segretario Generale delle Nazioni Unite, come pure il pubblico e la comunità scientifica internazionale, per estendere al massimo la fattibilità e la praticità, di qualsiasi risorsa naturale che verrà scoperta sulla Luna.
7 - Le principali proposte del regime internazionale da stabilire dovranno includere:
  • L’ordinato e sicuro sviluppo delle naturali risorse della Luna;
  • La razionale amministrazione di queste risorse;
  • L’espansione delle opportunità nell’uso di queste risorse;
  • Un’equa condivisione tra le nazioni partecipanti dei benefici derivanti da queste risorse, per cui gli interessi ed i bisogni per lo sviluppo dei paesi , così come gli sforzi di questi paesi che hanno contribuito in ogni caso direttamente o indirettamente all’esplorazione della Luna, dovranno avere speciali considerazioni.
8 - Tutte le attività, con rispetto alle risorse naturali della Luna, saranno portate fuori in un modo compatibile con le proposte specificate nel paragrafo 7 di questo articolo e dei provvedimenti dell’articolo 6, paragrafo 2, di questo accordo.

Articolo 12
1 - Le nazioni partecipanti dovranno conservare la giurisdizione e il controllo sul loro personale, veicoli spaziali, equipaggio, agevolazioni, stazioni e installazioni sulla Luna. La proprietà dei veicoli spaziali, equipaggiamento, agevolazioni, stazioni e installazioni non deve influenzare con la loro presenza sulla Luna.
2 - Veicoli, installazioni ed equipaggiamento o loro parti componenti, trovati in posti fuori della loro collocazione stabilita, verranno trattati come previsto dall’articolo 5 dell’accordo sul salvataggio degli astronauti, del ritorno degli astronauti e del ritorno di oggetti lanciati nello spazio esterno.
3 - In caso di emergenza, coinvolgente la minaccia per la vita umana, le nazioni partecipanti possono usare l’equipaggiamento, i veicoli, le installazioni, le agevolazioni o i rifornimenti delle altre nazioni partecipanti al trattato sulla Luna.

Articolo 13
Una nazione partecipante che si accorge di un atterraggio improvviso, di un atterraggio forzato o altro non intenzionale atterraggio sulla Luna di un oggetto spaziale, o parti dei suoi componenti, che non sono stati lanciati con esso, dovrà informare immediatamente la nazione lanciante partecipante e il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 14
1 - Le nazioni partecipanti a questo trattato sopporteranno la responsabilità internazionale per attività nazionali sulla Luna se alcune attività sono portate fuori dalle agenzie governative o mediante enti non governativi, e per assicurare che le nazionali attività siano portate fuori in conformità con le disposizioni di questo accordo. Le nazioni partecipanti assicureranno che gli enti non governativi, sotto la loro giurisdizione, si impegneranno in attività sulla Luna soltanto sotto l’autorità e la supervisione continuata dell’appropriata nazione partecipante.
2 - Le nazioni partecipanti riconoscono che particolareggiati accomodamenti concernenti la responsabilità per i danneggiamenti causati sulla Luna, in aggiunta alle disposizioni del Trattato sui Principi Governanti le Attività e gli Stati nell’esplorazione e nell’uso dello spazio esterno, inclusa la Luna e altro corpi celesti, e la Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, possono diventare necessari come risultato di più attività estensive sulla Luna. Ciascun simile accomodamento sarà elaborato in accordo con la procedura prevista dall’articolo 18 di questo Trattato.

Articolo 15
1 - Ciascuna nazione partecipante può essere sicura che le attività delle altre nazioni partecipanti nell’esplorazione e nell’uso della Luna, siano compatibili con i provvedimenti di questo accordo. A tale scopo, tutti i veicoli spaziali, equipaggiamento, agevolazioni, stazioni e installazioni sulla Luna saranno aperti alle altre nazioni partecipanti. Tali nazioni partecipanti daranno una ragionevole notizia avanzata della visita progettata, in considerazione del fatto che consultazioni appropriate possono essere tenute per assicurare la salvezza e per evitare interferenze con le normali operazioni, al fine di facilitarne la visita. Nello sforzo per il perseguimento di questo articolo, ciascuna nazione partecipante potrà attuare a proprio vantaggio o con la totale o parziale assistenza di ciascun altra nazione partecipante o mediante appropriate procedure internazionali con la struttura interna delle Nazioni Unite e in accordo con il documento.
2 - Una nazione partecipante che abbia ragione di credere che un’altra nazione partecipante non abbia compiuto gli obblighi incombenti su tutto ciò che è perseguito da questo accordo o che l’altra nazione partecipante stia interferendo con i diritti che la precedente nazione partecipante ha sotto questo accordo, può chiedere consultazioni con questa nazione partecipante. Una nazione partecipante, ricevendo una simile richiesta, entrerà in simili consultazioni senza ritardo. Ciascuna nazione, partecipante in tali consultazioni, cercherà un’accettabile risoluzione reciproca su ciascuna controversia e porterà nella mente i diritti e gli interessi di tutte le nazioni partecipanti. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite sarà informato dei risultati delle consultazioni e sarà trasmessa l’informazione ricevuta a tutte le nazioni partecipanti interessate.
3 - Se le consultazioni non porteranno ad una reciproca sistemazione accettabile, che porti riguardo ai diritti e agli interessi di tutte le nazioni partecipanti, le parti interessate adotteranno tutte le misure per sistemare la disputa mediante altri mezzi pacifici, di loro scelta, ed appropriati alle circostanze e alla natura della disputa. Se emergono difficoltà in connessione con l’apertura delle consultazioni o se le consultazioni non portano ad una reciproca sistemazione accettabile, ciascuna nazione partecipante può cercare l’assistenza del Segretario Generale, senza il cercato consenso di ciascun altra nazione partecipante, per risolvere la controversia. Una nazione partecipante che non vuole mantenere relazioni diplomatiche con un’altra nazione partecipante interessata, deve partecipare in simili consultazioni, con scelta propria, l’una o l’altra di loro o mediante un’altra nazione partecipante o mediante il Segretario Generale come intermediario.

Articolo 16
Con l’eccezione degli articoli 17 fino a 21, riferentesi in questo trattato agli Stati che devono essere giudicati per applicare a ciascuna organizzazione internazionale intergovernativa che conduce attività spaziali, se l’organizzazione dichiara la sua accettazione dei diritti e degli obblighi purché per questo trattato e se una maggioranza di Stati membri dell’organizzazione sono nazioni partecipanti a questo trattato e al trattato sui principi governanti le attività degli stati nell’esplorazione e nell’uso dello spazio esterno, inclusa la Luna e altri corpi celesti. Gli Stati membri di ciascuna organizzazione simile che sono nazioni partecipanti a questo trattato devono attuare tutti gli appropriati passi, per assicurare che l’organizzazione faccia una dichiarazione in accordo con i contenuti di questo articolo.

Articolo 17
Ciascuna nazione partecipante al trattato può proporre miglioramenti a questo trattato. I miglioramenti devono entrare in vigore in ciascuna nazione partecipante che accetta i miglioramenti del trattato sopra la propria approvazione con la maggioranza delle nazioni partecipanti al trattato e in conformità di ciò per ciascuna rimanente nazione partecipante al trattato in base alla data dell’accettazione di esso.

Articolo 18
Dieci anni dopo l’entrata in vigore di questo trattato, la questione della revisione del trattato deve essere inclusa nell’agenda revisionale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite considerando, alla luce della passata applicazione del trattato, la richiesta di revisione. Tuttavia, in qualsiasi momento dopo che il trattato sia entrato in vigore per cinque anni, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, come depositario, deve, alla richiesta di una terza nazione partecipante al trattato e con la cooperazione della maggioranza delle nazioni partecipanti, convenire ad una conferenza delle nazioni partecipanti per la revisione di questo trattato. Nella conferenza di revisione deve essere anche considerata la questione dell’implementazione del precedente articolo 11, paragrafo 5, sulla base del principio riferito al paragrafo 1 di questo articolo e prendendo in considerazione in particolare ciascun rilevante sviluppo tecnologico.

Articolo 19
1 - Questo trattato deve essere aperto per la firma a tutti gli stati delle Nazioni Unite con quartier generale a New York.
2 - Questo trattato deve essere soggetto a ratifica degli stati firmatari. Ciascun stato che non firma tale trattato senza la sua entrata in vigore, in accordo con il paragrafo 3 di questo articolo, può accedere ad esso allo stesso tempo. Strumenti di ratifica o accensione devono essere depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
3 - Questo accordo deve entrare in vigore al trentesimo giorno seguente la data del deposito del quinto strumento di ratifica.
4 - Per ciascun stato depositante il suo strumento di ratifica o accensione dopo l’entrata in vigore di questo trattato, deve entrare in vigore al trentesimo giorno seguente la data del deposito di ciascun strumento simile.
5 - Il Segretario Generale deve immediatamente informare tutti i firmatari, e gli stati accedenti a questo trattato, la data della sua entrata in vigore e altre notizie.

Articolo 20
Ciascuna nazione partecipante a questo trattato può comunicare notizia del suo ritiro dal trattato un anno dopo la sua entrata in vigore della notifica scritta dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. Un simile ritiro deve avere effetto dopo un anno dalla data della ricevuta di questa notifica.

Articolo 21
La copia originale di questo trattato, di cui i testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, deve essere depositata presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che invierà copie certificate a tutti gli stati firmatari e accedenti.

A testimonianza dei sottofirmatari, essendo debitamente autorizzati in aggiunta a questo dai loro rispettivi governi, hanno firmato questo trattato, aperto per la ratifica a New York il 18 Dicembre 1979.

Il testo originale venne però ratificato solamente da nazioni come l’Australia, Austria, Cile, Messico, Olanda, Marocco, Pakistan, Filippine e Uruguay, in sostanza nove Paesi che non hanno veri interessi nell’industria spaziale.
Il precedente trattato, redatto sempre dalle Nazioni Unite nel 1967, fu ratificato da quasi tutti i Paesi.
Tra i due c’è una sostanziale differenza: nel secondo si ratifica categoricamente che la Luna è di tutti e nessuno può sfruttare, per puri fini economici, le sue risorse naturali e quindi nessuno può rivendicare diritti particolari.
Nel primo, invece, si ratifica che chiunque è libero di andare sulla Luna e svolgere attività o lasciarvi del materiale, purché non si tratti d’armi.
Il fatto cui non si fa cenno è il fattore economico, che presuppone la possibilità per qualsiasi nazione, anche un ente privato, di poter sfruttare il nostro satellite.
I principi di questo secondo trattato, purtroppo, mancano inoltre d’efficacia impositiva, poiché nessuna struttura internazionale ha il compito e la forza di farli rispettare. La situazione è pesante e la stessa organizzazione delle Nazioni Unite passa in secondo piano in questa situazione e, di fatto, ogni abuso è possibile.
Le prime avvisaglie commerciali ci sono state e continuano a ripresentarsi in una maniera sempre più artefatta e massiccia.
Appena compiuto il primo sbarco sulla Luna, si fece conoscere la "Celestial Gardens", un’organizzazione privata che aveva come fine la vendita di lotti di terreno lunare. La sua sede era, guarda caso, Cape Canaveral in Florida (USA).
Ci sono state moltissime persone che hanno aderito a tale iniziativa, tra cui una signora italiana, Fernanda Alessandrini, che comperò nei primi mesi del 1970 ben due lotti sul Mare della Tranquillità alla modica cifra di 100 dollari. Successivamente si è presentato il signor Dennis Hope che, attraverso l’Agenzia Lunar Repubblic, sta vendendo superfici lunari a prezzi variabili tra 19 e 27 dollari per acro (circa 4000 m²).

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Il signor Dennis Hope mentre illustra una zona lunare in vendita.

Come se ciò non bastasse, si è inserita di recente la società americana "TransOrbital" che ha iniziato una vendita di spazi su una capsula con destinazione la Luna.
Chi vuole mandare, ad esempio, un messaggio, una foto, un biglietto da visita e quant’altro la fantasia umana agogna, può farlo spendendo la modica cifra di 2500 Euro per grammo. Naturalmente gli sarà rilasciato il classico certificato attestante l’operazione. Il presidente della TransOrbital, Dennis Laurie, ha già dichiarato con molta soddisfazione: "La commercializzazione della Luna è pronta".
Visto il parziale successo dell’operazione, numerose altre società private hanno iniziato la stessa attività e la più vivace in questo senso è l’americana "Luna Corp".
Sicuramente non ci si fermerà qui, e queste prime schermaglie commerciali sottintendono un futuro di chissà quali lungimiranti prospettive economiche.

Bibliografia:

Light Michael - Luna - Mondadori - 1999
Gorge H. Leonard - Qualcun altro è sulla Luna - Armenia Editore
Sassi; Cantamessa; Lugaro - La conquista della Luna - Edizioni Massimo 1972
K. Lang; C. Whitney - Vagabondi nello Spazio - Zanichelli 1994
Timothy Good - Base Terra - Corbaccio 1998
Col. Philip J. Corso - Il giorno dopo Roswell - Pocket Books 1998
Francesco Valitutti - Alla conquista dello Sazio - Newton & Compton 1999
Orazio Valenti: M.A.De Muro - I Giganti del Cielo:Eugenio Siragusa - xxx
S.P. Korolev Space Corporation Energia - Russia - 1994
Peter Kolosimo - Ombre sulle Stelle - SugarCo Edizioni 1974
De Bergerac Cyrano - Storia Comica. Viaggio Meraviglioso nella Luna e nel Sole - Lucchetti 1990
Verne Jules -Dalla Terra alla Luna - Oscar Mondatori
Verne Jules - Viaggio intorno alla Luna - Mursia 1976
Wells H.B. - I primi uomini sulla Luna - Mursia 1976
Nigi A.; R. Tosolini - Realtà Extraterrestre - Chiandetti Editore 1979
Perego Alberto - Gli Extraterrestri sono tornati - Edizioni Cisaer- Roma 1970
Caprara G. - Il libro dei voli spaziali - Vallardi Editore - 1984
Svetak Renè - La conquista dello Spazio - Edizioni Ferni - Ginevra 1977
Hancock G.; Bauval R.; Grigsby J. - L’enigma di Marte - Corbaccio 1999
Major Landmarks - Roket and Space Era - Moscow 2000
Childress D. Hatcher - Extraterrestrial Archeology - Adventures Unlimited Press 1995
Adamski George - A bordo dei dishi volanti - Ed. Mediterranee 1974
Marchis Vittoria - Von Braun: il prussiano che conquistò lo spazio - Le Scienze 2000
RussianSpaceWeb.com
Astronautix.com
Encyclopedia Astronautica


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