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ARCANI ENIGMI...

 
UN GIALLO DELLA STORIA: IL MISTERO DEI BACCANALI
NELLA ROMA DEL II° SECOLO a.C.

di Stelio Calabresi
per Edicolaweb

 
    parti precedenti:

IL QUADRO STORICO DI RIFERIMENTO »
RELIGIONI MISTERICHE: IL CULTO DI DIONISO-BACCO ED I BACCANALI »
L’AFFAIRE BACCANALI »
IL CASO DEL CULTO DELLA MAGNA MATER »
I CULTI MISTERICI E L'IMPATTO SOCIALE »
I RITI BACCHICI ED IL SENSO MORALE ROMANO »
LA SCOPERTA DELLA MACCHINAZIONE »
CARATTERISTICHE "POLITICHE" DEL CULTO BACCHICO »
PROCEDURA SENATORIA E RISULTANZE DELL'INCHIESTA SENATORIALE »

NATURA E MOTIVI DELLA REPRESSIONE
Se analizziamo l’aspetto giuridico della repressione, riusciamo a comprendere i motivi per i quali il senato romano decise di ingerirsi nei sentimenti religiosi di gran parte del popolo dichiarando i baccanali dionisiaci centro di una pericolosa organizzazione sovversiva.
Gli elementi da prendere a base dell’analisi sono due documenti già ampiamente menzionati in precedenza:

  • il resoconto di Livio
  • il testo noto del Senatusconsultum.
Abbiamo visto che la prima fase dell’inchiesta fu caratterizzata da una vera e propria caccia ai sacerdoti del culto e di tutti coloro che avessero giurato di praticarlo e questa impegnò moltissimo i magistrati. I consoli peraltro dovevano bloccare anche il ripetersi di riunioni e di cerimonie, a Roma e fuori Roma.
Ma il contenuto giuridico del Senatusconsultum è abbastanza generico: pare che nell’affaire il senato non si fosse preoccupato di questioni relative al culto né all’offesa che si andava ad arrecare al dio Bacco nel momento in cui gli si denegava improvvisamente il culto. Probabilmente la decisione senatoria fu adottata in un momento di assoluta emergenza; e una siffatta situazione doveva anche giustificava le misure repressive del tutto eccezionali.
Che le direttive impartite ai consoli fossero eccezionali (come è stato rilevato sia da storici che da giuristi, anche se le fonti antiche non ne fanno menzione) sembra assodato.
Livio se la cava con una brevissima frase: "quaestionem extra ordinem consulibus mandant".
Questa espressione normalmente viene intesa nel senso che "il Senato conferì al console in via straordinaria potere e facoltà di azione" e, in altri termini il Senato avrebbe proceduto ad una mera estensione dell’imperium consolare.
Ma, sotto un più corretto profilo di diritto, sembra più corretto leggerla come "inchiesta da svolgere fuori dall’ordine normale, cioè con precedenza sugli altri compiti".
Questa conclusione appare più chiara ove si passi ad esaminare quelli che furono i risultati dell’inchiesta.
Livio (in XXIX, 17-18) riferisce che vennero promessi premi per chi avesse voluto candidarsi per ulteriori delazioni; a tale scopo si assegnò il termine di un giorno per la comparizione volontaria.
Con questa promessa i consoli in effetti provocarono ed ottennero un certo numero di confessioni spontanee.
Ottenuto il primo effetto, i consoli cominciarono l’istruttoria fuori del Pomerio, processando sul posto i congiurati che erano fuggiti.
Ancora Livio ci dice che i consoli fecero trattenere in prigione i congiurati che non si fossero macchiati di crimina per reati sessuali o reati comuni. I colpevoli di quei delitti furono mandati a morte.
Per la verità Livio non parla di condannati a morte tra i colpevoli: la pena capitale non poteva essere irrogata né dal senato né dai consoli: tuttavia la "verberatio ad mortem" era implicita nell’accusa di perduellio e si ritrova anche nell’iscrizione di Tiriolo.
In questa edizione gli specialisti hanno rilevato numerose irregolarità (ad esempio manca la formula relativa all’introduzione dell’argomento da parte dei consoli che era una formula di stile di ogni Senatusconsultum).
Queste irregolarità, come si è detto, hanno determinato il convincimento che l’iscrizione di Tiriolo non fosse il testo originale quanto una sua trasposizione, ovvero una copia della lettera che informava le comunità italiche delle direttive senatoriali.
Ma c’è un’altra interpretazione possibile.
Il Senato stava commettendo un abuso e di ciò era cosciente. Restava tuttavia il problema dell’atteggiamento da assumere per mascherare questa ingerenza almeno nei confronti degli alleati delle comunità italiche, imponendo anche ad essi le proprie decisioni prese fuori dalle competenze fissate dai trattati federativi, come era in uso nel II sec. a.C.
In effetti i consoli si affidarono ad un testo ambiguo per il quale la sanzione riguardava i romani ma non "...comminata direttamente ai foederati né imposta ai loro tribunali; ... mentre si faceva capire agli alleati che la potenza egemonica si attendeva da essi un’uguale severità" (Arangio-Ruiz).
Infatti non ci nascondiamo che l’affaire segnò un momento estremamente importante anche per quanto riguarda la storia delle relazioni tra Roma e i socii italici. L’evento segnò in assoluto, qualunque ne fosse la formulazione, la prima intromissione del senato romano nella loro altrui sfera di autonomia.
Ma c’è ancora un aspetto della sanzione capitale che risulta essere decisivo per una corretta lettura della storia dell’evento "Baccanali".
Nella complessiva tradizione repubblicana esisteva un principio più volte ribadito nella legislazione, che molti vogliono risalisse all’età regia e che Livio definisce "unica garanzia di libertà" (Livio, Ab Urbe condita, III, 55, 4).
Il cittadino romano, condannato a morte o alla fustigazione, aveva un ultimo rimedio difensivo nella "provocatio ad populum" (appello al popolo); egli in altri termini poteva pretendere che il magistrato convocasse il "comitium centuriatum" affinché esso confermasse la condanna o pronunciasse l’assoluzione.
Nei processi per i Baccanali non viene mai menzionata la "provocatio", fatto incredibile considerato che tra i condannati di Roma c’erano soprattutto cittadini romani.
Né possiamo pensare che la clausola manchi in quanto il senato stava agendo per delega legislativa popolare: di fatto il popolo fu riunito solo per ascoltare la comunicazione di un "senatusconsultum" già deliberato.
Il sospetto è che tutta la vicenda si sia svolta in un clima di "caccia alle streghe" e che questo sia più che fondato: non fu lasciato alcuno spazio per considerazioni di ordine costituzionale, ché anzi vi fu una preordinata volontà di limitare la libertà di riunione mediante il terrore di una pena altamente infamante ed inappellabile.
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