UN GIALLO DELLA STORIA: IL MISTERO DEI BACCANALI
NELLA ROMA DEL II° SECOLO a.C.
di Stelio Calabresi
per Edicolaweb
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I RITI BACCHICI ED IL SENSO MORALE ROMANO »
LA SCOPERTA DELLA MACCHINAZIONE »
CARATTERISTICHE "POLITICHE" DEL CULTO BACCHICO »
PROCEDURA SENATORIA
E RISULTANZE DELL'INCHIESTA SENATORIALE
La prima seduta (Liv. XXIX, 14, 3-8) del Senato fu dedicata all’audizione della relazione del console Postumio, e adottati dei provvedimenti di emergenza; al termine della giornata il Senato emanò le direttive "programmatiche" incaricando i magistrati di impedire ulteriori riunioni dei Baccanti, di ricercare i partecipanti e di sottoporli a giudizio con la massima severità.
Nella seconda seduta (Liv. XXIX, 18, 7-9), il senato passò alle decisioni "politiche" a lungo termine: ordinò così la distruzione dei luoghi del culto e stabilì a quali condizioni dovesse rispondere un eventuale futuro esercizio del culto bacchico.

Se leggiamo criticamente il testo di Livio, possiamo notare che lo storico, nel suo racconto, indulge alla ricostruzione di avvenimenti quasi esclusivamente basati su particolari pittoreschi ma di scarso significato: molto si sofferma sulla libertà dei comportamenti sessuali degli iniziati.
Abbiamo anche osservato che questo tipo di narrazione gli serve per dipingere un quadro generale molto fosco del rito bacchico.
In questo quadro nebuloso si vanno a inserire le vere e proprie accuse di reati contro la persona (omicidio e violenza), contro la fede pubblica (falso) fino alla cospirazione contro la repubblica (perduellio).
Inutile dire che, naturalmente, la narrazione segue il filo della rivelazione di Ispala. Allo stesso modo fu condotta l’inchiesta del console Postumio.
Abbiamo visto però che le accuse di Ispala non erano certo inedite in relazione allo svolgimento dei riti bacchici. In Grecia, come in Italia tali riti si caratterizzavano per la promiscuità dei sessi e dell’età dei partecipanti, la presenza di maschi giovani e l’esclusione di adulti, il carattere notturno, la "follia" da possessione divina, l’eccessiva libagione.
Né è a dire che questo destasse meraviglia o riprovazione; nella società dell’epoca peraltro questi fatti non rivestivano alcun elemento che li caratterizzasse come "crimina".
È fuori dubbio che quegli elementi del rito favorissero ogni tipo di comportamento sessuale, certamente deviante per la morale pubblica (compresa l’omosessualità maschile).
È altrettanto fuori dubbio che a Roma, a differenza di quanto accadeva in Grecia, tali comportamenti non fossero ben accetti.
Ed è ancora possibile che, nell’atmosfera orgiastica del culto, trovassero posto comportamenti criminali legati a oscure storie di vendette familiari o personali (i "crimini" familiari cui allude Livio) (27).
Tuttavia appare fuori della realtà l’affermazione che Ispala pretendeva accadesse a chi si rifiutasse di fare o subire violenza.
Asseriva la delatrice che costui (o costei) veniva immolato come vittima sacrificale alla divinità. Sono le stesse affermazioni, rese da Ispala in due diverse occasioni, che ne rendono sospette la veridicità.
In un secondo passo, Ispala torna sull’argomento ed afferma che le vittime sarebbero state sacrificate in maniera teatrale, legate a macchine che le trascinavano in oscure caverne, per legittimare l’impressione che gli uccisi erano stati "rapiti dal dio".
Forse Livio dimentica che tale prassi corrispondeva effettivamente ad un momento dell’iniziazione di molti riti misterici: la morte rituale del neofita che era condizione per la rinascita come adepto.
Del resto dai riscontri processuali forniti proprio da Livio non è possibile ricavare alcun elemento a conferma dell’accusa dell’omicidio rituale.
Passando ora all’accusa di "cospirazione" (perduellio) anche questa sembra campata in aria.
Anche questa accusa, alla pari dell’omicidio rituale, sembra basata unicamente su un’interpretazione tendenziosa del cerimoniale d’iniziazione.
Livio usa ripetutamene i termini di "coniurare" e "coniuratio" per indicare la volontà - secondo la corrente terminologia latina - di formare una associazione garantita dal giuramento comune dei soci.
Livio ne trae la conclusione che la "coniuratio" fosse le stessa cosa della perduellio e che l’accordo fosse rivolto contro la repubblica.
Credo sia lecito un distinguo.
Sotto l’aspetto della semantica giuridica, "coniurare" e "coniuratio" debbono leggersi come "cum-iurare" e "cum-iuratio" (giurare insieme) e non hanno nulla in comune con la perduellio ("per-duellum" alto tradimento).
Sappiamo benissimo che tutti gli adepti di culti misterici o inziatici di solito prestavano giuramento e questo era normale in Grecia come a Roma dove gli aspiranti "pronunciavano le formule di preghiera ripetendo le parole del sacerdote" (come afferma lo stesso Livio, XXIX, 18, 3).
La tradizione del giuramento ha una vita lunghissima tanto che viene formulato ancor oggi nelle iniziazioni massoniche: si giura che non si rivelerà ciò che avviene durante i riti e, comunque, persegue la finalità ad instaurare una intensa solidarietà tra i membri del gruppo.
Del resto proprio Livio ci informa che, scatenata la repressione, la notizia del pericolo si diffuse, sulla catena della solidarietà, rapidamente in tutta l’Italia mediante lettere dei cosiddetti congiurati ("litteris hospitum").
La qualifica di "hospites" che Livio dà ai supposti congiurati, si riferiva proprio al legame di "ospitalità", "solidarietà", tipico del costume romano che consisteva in un legame tutto personale.
In altri termini, il giuramento con cui si legavano gli adepti bacchici indubbiamente creava una "società segreta": solo che il segreto da mantenere era la verità "comunicata" dal dio, non certo il segreto di una congiura politica per il sovvertimento della repubblica.

Note:
27. Ma dobbiamo spiegarci: nella fase della repressione dei Baccanali, Roma si trovava nella fase di passaggio, giuridicamente parlando, dalla sfera del fas a quella del jus (Guarino, Pugliese), fase nella quale al sistema della vendetta privata andava sostituendosi il sistema della Jurisdictio del Praetor e la messa in stato di accusa mediante il sistema della provocatio.