UN GIALLO DELLA STORIA: IL MISTERO DEI BACCANALI
NELLA ROMA DEL II° SECOLO a.C.
di Stelio Calabresi
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L’AFFAIRE BACCANALI
L’"affaire" Baccanali scoppiò nel 186 a.C., appena quattro anni dopo che la pace di Magnesia aveva concluso la guerra alla Siria di Antioco III.
Tito Livio, nel suo Breviarium "Ab urbe condita" (XXXIX, 8 -18), pur lasciando diversi aspetti tuttora in ombra, ci ha lasciato una narrazione abbastanza puntuale dei fatti.
Credo che sia superfluo precisare che Livio non era uno scrittore di romanzi gialli ma uno storico: non si è preoccupato dello sfondo e perciò ha tagliato via le descrizioni di personaggi "strani" come rappresentanti della intellighenzia e del soprannaturale, indovini Etruschi, sacerdotesse campane, fantomatici testimoni a pagamento e membri della Roma "bene".
Va comunque detto che l’ambiente sociale, l'umanità che si aggirava nell’ambito di culti misterici, era una umanità sui generis e, in qualche modo, sospetta. Ce lo spiega il commediografo Plauto che dedicò all’ambiente in questione più di una commedia di questi anni: "Epidicus", "Sticus" e soprattutto "Bacchides".
Risulta abbastanza evidente il fatto che la "res publica" non potesse non prendere in considerazione quei soggetti in quanto potenzialmente pericolosi ed eversivi.
Nel 1640, una clamorosa conferma della narrazione di Livio: in Calabria (per la precisione a Tiriolo), venne trovata una iscrizione bronzea che riportava il testo del "senatus consultum de Baccanalibus", del 186 a.C. (8).
Livio scriveva la sua opera all’inizio dell’età augustea (vale a dire, circa due secoli dopo le vicende in questione) e delle due l’una: o non era molto informato sulla storia delle associazioni bacchiche a Roma, della loro struttura e dei rituali cui davano vita, oppure pagava lo scotto di una precisa posizione "politica".
Livio, infatti, ci fornisce due versioni diverse sull’origine dei Baccanali.
Nella prima versione (in 8,3 - 5), egli dichiara che il rito era stato introdotto in Etruria da "un greco di umili origini" ("Graecus ignobilis in Etruria primum venit..."), indovino, esperto di quei riti sacrificali notturni che all’inizio erano riservati a pochi, per essere poi diffusi indiscriminatamente tra uomini e donne ("Initia erant quae primo paucis tradita sunt, deinde volgari coepta per viros mulieresque").
Nella seconda versione (riferita in 13, 8 - 9) egli afferma che le cerimonie bacchiche erano giunte a Roma dalla Campania, dove all’inizio erano compiute di giorno da sole donne; solo in un secondo momento questi riti si sarebbero trasformati in episodi orgiastici notturni ad opera di una certa Paculla Annia.
Questa Pacullia era una sacerdotessa; per prima cominciò ad iniziare ai riti Bacchici anche degli uomini, a cominciare dai propri figli Minio ed Erennio Cerrino ("Pacullam Anniam Campanam sacerdotem eam primam omniam tamquam deum monitum immutasse; nam et viros eam primam filios suos initiasse, Minium et Herennios Cerrinus...").
Allora ci domandiamo: in definitiva chi erano i veri protagonisti dello scandalo? L’indovino etrusco di infime origini o la sacerdotessa campana?
Ma c’è ancora un dubbio al quale non possiamo dare ovviamente una risposta: la contraddizione rilevata nel racconto di Livio, dimostra che - già in epoca antica - non esistevano molte certezze circa la provenienza dei riti bacchici.
In ogni caso anche la contraddittorietà in un caso del genere, ha un suo significato. La circostanza che i romani ne collocassero l’origine alternativamente in Etruria o in Campania significa che i romani già conoscevano l’ambiente ellenistico per averlo incontrato, appunto, per il tramite dell’Etruria che si era spinta verso la Magna Grecia almeno due secoli prima (ricordate la battaglia navale di Cuma del 474 a.C.?) o attraverso "Nea-polis", la città nuova della magna Grecia situata nella Campania felix.
Ma può benissimo essere che avessero stabilito il contatto più, o meno contemporaneamente, dall’una e dall’altra parte.
Di due cose possiamo essere sicuri: che il culto bacchico era un culto antico e che i Romani lo conoscevano e praticavano da tempo. Ma solo nel corso della seconda guerra punica il culto era divenuto orgiastico e si era diffuso tanto da attirare l’attenzione del senato e del magistrato romano.
Allora quelli che Livio definisce "fondatori" probabilmente erano solo dei divulgatori spuntati nel momento più opportuno: quando, cioè, la società Romana era culturalmente pronta a recepirlo.
A questo punto le certezze bene o male acquisite spostano i termini del problema. La domanda che ci dobbiamo porre è la seguente: "perché il culto, mutuato dalla Magna Grecia, solo ad un certo punto venne considerato pericoloso per la res publica?"
Per rispondere a questo quesito dobbiamo tornare a Livio secondo il quale (9) l’indovino etrusco (in realtà il "greco di umili origini") avrebbe introdotto, in ambito italico, un culto caratterizzato da "riti segreti e notturni", in rapida espansione.
Poteva essere stato questo il motivo di fondo?
Continuiamo a seguire il ragionamento dello storico: il quadro che Livio fa dei baccanali è il più fosco che si possa immaginare: egli, infatti, passa a volo, dall’abuso di vino e di cibo, alla più irrefrenabile promiscuità di uomini, donne e fanciulli, fino alle più inaudite depravazioni ed ai crimina più vari che spaziano dalla violenza ("vis compulsava") al plagio di soggetti costretti alle più turpi falsità ("falsi testes, falsa signa testamentaque"), passando attraverso avvelenamenti e omicidi.
A ben considerarlo il complesso di queste accuse sembra, tutto sommato, esagerato come si può rilevare dall’inserimento di avvelenamenti e omicidi.
Il "Jus criminale" aveva iniziato a differenziarsi dal corpo del "Jus Publicum" (10) solo nel corso del VII sec. Ma, fino al VI sec. (con le "Leges XII tabularumm" e con l’introduzione della "juris dictio" del "praetor") il ius privatum era rimasto essenzialmente disciplinato dai "mores majorum" (consuetudine).
Questo naturalmente non significa che a Roma avvelenamenti ed omicidi non avessero luogo; significa piuttosto che:
- questi "crimina", tanto per cominciare, non dovevano costituire una casistica quantitativamente estesa al punto da creare allarme sociale;
- eccettuati i casi di uccisione di soggetti "in manu" (cioè privi di soggettività giuridica e quindi rientranti nelle facoltà potestative del "pater familias" come schiavi, soggetti minori, donne) questi casi rientravano nel sistema del "fas", dei "mores" ed erano sanzionati dalla faida privata (vendetta);
- tra il VII ed il VI sec. ricaddero nel sistema parimenti privato delle leges XII tabularum (talio) (11);
- dopo il VI secolo le XII tavole e la legge del taglione funzionavano benissimo e la casistica dei Praetores era abbastanza modesta;
- le XII tavole definirono per la prima volta diversi reati tra i quali "malumcarmen incantare" (incantesimo), il "fruges extantare", la "alienam segetem pellicere" (sortilegi rivolti alle messi), il "parricidium" (uccisione di un cittadino romano, un pater) e la "perduellio" (delitto contro la costituzione repubblicana) (12);
- a partire dal VI sec. i crimina ricaddero nel sistema repressivo dei Pretorres (praetor urbanus e praetor peregrinus);
- l’omicidio politico divenne un problema sociale solo all’epoca delle lotte tra Mario e Silla; il sistema sarà perfezionato in epoca imperiale (da Augusto in poi) e comunque non sembra che il diritto criminale avesse un grande sviluppo; l’applicazione del taglione rimase sempre nell’ambito del "jus privatum";
- un autonomo "crimen" di omicidio venne introdotto solo a partire dal II sec. quale estensione del "parricidium",
- per arrivare alla istituzionalizzazione di un diritto criminale come "ius publicum" si dovette aspettare il I sec. d.C. con Gaio, Ulpiano e per il definitivo assetto il VI sec. d.C. con Giustiniano I (muore nel 565 d.C.).
Per tornare al discorso dei Baccanali non possiamo tacere di quello che fu il complessivo atteggiamento romano verso i culti stranieri.
Possiamo asserire in tutta tranquillità che nei confronti di questi culti Roma non ebbe mai un atteggiamento precostituito e comunque non fu mai, seppure in epoca imperiale ispirato ad ostilità aprioristica tranne che nei confronti degli ebrei (13). Oggi diremo che i Romani preferirono tenere un atteggiamento che potremmo definire pragmatico e destinato a legittimare la supremazia sui popoli vinti, tenendosene "amiche" le divinità.

Note:
8. Durante lo scavo delle fondamenta del palazzo omonimo. Il principe Cigala, si rese immediatamente conto dell’importanza del reperto ed inviò la tavola a Vienna perché i filologi d’oltre Alpe la decifrassero. Gli studiosi compresero che si trattava del Senatusconsultum del 186 a.C., che proibiva i Baccanali.
Il testo latino, con espressioni arcaicizzanti riflette il linguaggio giuridico tipico del senato romano dell’epoca. Dopo i nomi dei due consoli in carica e quelli degli altri magistrati che hanno redassero il testo, viene imposto "...ai Romani e agli alleati di non celebrare i Baccanali".
"Nessuno, uomo o donna che sia potrà essere capo o sacerdote dei Baccanali, nessuno dovrà essere seguace dell’associazione; è proibito unirsi e legarsi con giuramento, raccogliere denaro, promettersi aiuto reciproco. È vietato altresì celebrare i riti sacri in pubblico, in privato e in segreto; soltanto il pretore urbano, dopo essersi consultato e avere ottenuto l’assenso del Senato, potrà concedere a non più di cinque persone il permesso di celebrare un Baccanale. Per coloro che contravverranno a tali disposizioni è comminata la pena di morte. Il provvedimento si conclude con l’ordine di scolpire su tavole di bronzo la decisione del Senato e di diffonderla nei luoghi ove più facilmente potrà essere conosciuta. Entro dieci giorni dalla consegna della tavola, tutti i luoghi dove si tenevano i Baccanali, a meno che non contengano altari o statue sacre, dovranno essere demoliti."
Questo testo ha destato numerose perplessità. In esso infatti sono state notate alcune irregolarità: all’inizio manca la formula consueta relativa all’introduzione dell’argomento da parte dei consoli, che invitano l’assemblea a deliberare. Questa formula, che si trova negli altri senatoconsulti tramandati nel II secolo a.C., non poteva mancare anche in questo. Anche l’utilizzo di altre formule abbreviate non sembra in linea con le caratteristiche di editti pubblici analoghi. Qual è la spiegazione? Molto probabilmente l’iscrizione non contiene il testo originale del Senatusconsultum, ma un suo adattamento, e cioè la lettera che i consoli inviarono alle comunità italiche alleate per comunicare loro le decisioni prese dal senato Romano in merito alla repressione dei Baccanali nei territori non sottoposti a Roma, e per dare alle autorità locali le direttive tendenti a ottenerne l’applicazione.
Abbiamo detto che la copia a noi giunta proviene da Tiriolo, in Calabria; in effetti, il luogo di destinazione è aggiunto al termine del testo, in caratteri più grandi, che indicano un’altra mano (IN AGRO TEURANO, "nel territorio dei Teurani"). Ciò significa, con ogni certezza, che la lettera dei consoli era una circolare che doveva essere inviata a tutte le comunità alleate; in un secondo tempo, alla copia è stata aggiunta l’indicazione del luogo (il contenuto era uguale per tutte le copie).
L’originale delle tavola è attualmente conservato a Vienna, ma dal 1969 una copia è presente anche a Tiriolo.
9. Ab urbe condita, XXXIX, 8.2-8 cit.
10. O Jus populicum: era essenzialmente il diritto che atteneva alla "organizzazione politica e religiosa della civitas" (Guarino).
11. Un esempio di applicazione di legge del taglione (talio): "Ubi membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto".
12. Anche se una "perduellio" esisteva anche in periodo regio, era rimesso alla cognizione di due magistrati straordinari: i "duoviri perduellionis".
13. Non deve trarre in inganno, a questo proposito l’atteggiamento nei confronti dei Cristiani. In primo luogo essi vennero confusi, durante la dinastia Giulio Claudia con gli ebrei. Erano questi i sediziosi contro cui operò Claudio Nerone la propria persecuzione indipendentemente dalle storia romanzate e dall’agiografia di parte. Da Domiziano in poi l’ambiente era stato inquinato da Giuliano cosiddetto Apostata e comunque i cristiani non vennero perseguitati per la propria religione ma unicamente perché rifiutavano sistematicamente il giuramento alla persona dell’Imperatore.